Attività di vendita

Esercizi di vicinato

Sono definiti esercizi di vicinato le attività commerciali in locali con una superficie di vendita che varia a seconda delle zone nelle quali le attività sono ubicate, in ogni caso non superiore a 150 mq.

Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine; non costutuisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi. Possono essere posti in vendita prodotti alimentari, non alimentari o entrambi.

LIMITI MASSIMI DI SUPERFICIE DI VENDITA:

Centri/Nuclei storici-Centri Storico Commerciali - Ambiti assoggettati a specifiche disposizioni regionali/CE:

  • Alimentare 100 mq.
  • Non alimentare 150 mq.

Zone periferiche:

  • Alimentare 150 mq.
  • Non alimentare 150 mq

 

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente.

  • possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali previsti dall'art.71 del D.Lgs n.59/2010;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

 

Sia per le imprese individuali che in caso di società, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o dal rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di S.a.s., dai soci amministratori in caso di S.n.c.

Requisiti oggettivi:

Occorre avere la disponibilità dei locali a destinazione d'uso commerciale. I locali devono rispettare le norme igienico sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia.

Modalità di richiesta

Per l'apertura, il trasferimento(di proprietà o di gestione) dell'impresa, il trasferimento di sede, l'ampliamento occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)  completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modello, così come disposto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 del DPR n. 160/2010 (Regolamento SUAP).

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l'attività.

Medie e Grandi strutture di vendita

Sono definite Medie Strutture di vendita le attività commerciali con una superficie di vendita che varia a seconda delle zone nelle quali le attività sono ubicate, superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e in ogni caso non superiore a 1.000 mq.

Sono definite Grandi Strutture di vendita gli esercizi aventi una superficie netta di vendita superiore ai limiti delle Medie Strutture di vendita.

Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi.

L'attività di vendita può riguardare i prodotti del settore alimentare, non alimentare o entrambi.

Vengono definiti:

  • Esercizi alimentari specializzati: quelli che vendono esclusivamente prodotti alimentari.
  • Esercizi alimentari non specializzati: quelli nei quali la superficie di vendita destinata al commercio di prodotti alimentari risulti superiore al 10% (e comunque non superiore a 100 mq.); sono ricompresi nei prodotti alimentari anche gli articoli per l'igiene della casa e della persona.
  • Esercizi non alimentari specializzati: quelli che vendono esclusivamente prodotti non alimentari.
  • Esercizi non alimentari: sono quelli nei quali la superficie di vendita destinata al commercio di prodotti alimentari non risulti superiore a quella indicata in precedenza.

Limiti massimi di superficie di vendita:

Centri/Nuclei storici/Centri Storico Commerciali/Frazioni e nuclei abitati decentrati con popolazione fino a 500 abitanti

  • Medie Strutture di vendita alimentari 250 mq.
  • Medie Strutture di Vendita non alimentari 600 mq.

Ambiti assoggettati da norme regionali/CE

  • Medie Strutture di vendita alimentari 600 mq.
  • Medie Strutture di vendita non alimentari 1.500 mq.

Non è consentita l'apertura di nuove o il trasferimento di Grandi Strutture di vendita alimentari e non alimentari.


Modalità di richiesta

Nella domanda finalizzata al rilascio dell’autorizzazione da presentarsi allo Sportello unico, il soggetto interessato dichiara:

  • di essere in possesso dei requisiti morali e professionali;
  • di avere acquisito, se del caso, i pertinenti titoli edilizi e di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, i regolamenti edilizi e la disciplina ambientale, di sicurezza e urbanistica vigente ed adottata;
  • la tipologia e la merceologia, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

 

La domanda deve essere corredata anche da autocertificazione, sottoscritta da professionista abilitato alla sottoscrizione del progetto unitamente all'interessato, attestante la conformità dell'attività alla programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione.

L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento e la concentrazione o l’accorpamento della superficie di vendita di una Grande Struttura di Vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio mediante una Conferenza di servizi.

Nella domanda avente ad oggetto il rilascio dell’autorizzazione, da presentarsi allo Sportello unico, il soggetto interessato dichiara:

  • di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli morali e professionali;
  • di avere acquisito, se del caso, i pertinenti titoli edilizi e di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, i regolamenti edilizi e la disciplina ambientale, di sicurezza e urbanistica vigente ed adottata;
  • la tipologia e la merceologia, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

 

La domanda deve essere corredata anche da autocertificazione, sottoscritta da professionista abilitato alla sottoscrizione del progetto unitamente all'interessato, attestante la conformità dell'attività alla programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione.

La normativa di riferimento è la Legge Regionale 1/2007

Commercio al dettaglio su aree pubbliche

Si intende per commercio su aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private nelle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Per aree pubbliche si intendono le piazze, le strade ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da ditte individuali, da società di persone, da società di capitali o da cooperative.

Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato su posteggi dati in concessione o  in forma itinerante.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica su posteggio è rilasciata dal Comune sulla base di una selezione secondo i criteri sanciti dall'intesa della conferenza Unificata Stato Regioni del 5 luglio 2012 n.83 e dalla D.G.R.Liguria 01.02.2013 n.71. L'autorizzazione abilita i titolari anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione, alla partecipazione in qualità di precario nei mercati della Liguria e alla partecipazione alle fiere, che si svolgono su tutto il territorio nazionale.

Il commercio in forma itinerante è lo svolgimento dell'attività di vendita su qualsiasi area pubblica non interdetta al Comune, secondo le modalità stabilite dal Comune stesso. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune competente per territorio. Tale autorizzazione abilita i titolari al commercio itinerante, alla partecipazione in qualità di precario nei mercati e alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale.

Il mercato è un'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione alimenti e bavande e l'erogazione di pubblici servizi.

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente.

Requisiti soggettivi:

  • possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali, previsti dall'art.71 del D.Lgs n.59/2010;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

 

Se l'attività commerciale viene svolta viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti professionali (quando previsti) è richiesto al legale rappresnetante oppure ad altra persona specificamente delegata dalla società all'attività commerciale. Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. E s.r.l., dai soci accomandatari in caso di S..a.s., dai soci amministratori in caso di S.n.c.

Requisiti oggettivi:

Nel caso di vendita di generi alimentari è necessario avere la disponibilità di un banco o automezzo idoneo sotto il profilo igienico sanitario. La verifica del possesso di tale requisito è attribuita all'Azienda U.S.L. competente.

Modalità di richiesta

L'esercizio dell'attività è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune a persone fisiche, società di persone regolarmente costituite o cooperative, in possesso dei requisiti sotto riportati.

Le richieste di autorizzazione per l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, la comunicazione di subingresso nella titolarità delle autorizzazioni itineranti e a posto fisso nei mercati o fiere, la variazione di residenza, la sospensione e la cessazione dell'attività devono essere presentate allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune.

La comunicazione di subingresso consente l'inizio immediato dell'attività su area pubblica. La ditta che acquista o prende in affitto o in comodato un'autorizzazione commerciale su area pubblica, per poter esercitare l'attività, deve presentare la comunicazione al Comune entro 60 giorni dalla sottoscrizione del relativo atto notarile.

Commercio all'ingrosso

L'attività di commercio all'ingrosso  è svolta da chiunque acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti - all'ingrosso o al dettaglio -,  ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Questa attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione. Lo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso è soggetto al rispetto dei requisiti prescritti dall'art. 71 del  D.lgs. 59/2010.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 (S.O. n. 52), del D.Lgs. 25/11/2016 n. 222, recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124", a decorrere dall’ 11/12/2016 sono entrate in vigore nuove disposizioni che riguardano, tra le altre, anche l'attività di commercio all'ingrosso.

Per iniziare tali attività, in via generale, occorre presentare Comunicazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), che la trasmette al Registro delle Imprese.

Comunicazione per l'Avvio di Attività di Commercio all'Ingrosso 

 

ATTESTAZIONE ANNUALE - rilascio

Ai sensi dell'articolo 36 bis della L.R. 1/2007 all'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso, da parte degli esercenti, della Carta di Esercizio e dell'Attestazione Annuale.

Nel caso di subingresso la Carta di Esercizio e l'Attestazione Annuale devono essere possedute sia dal cedente che dal cessionario e devono essere allegate alla SCIA.

L'inoltro della stessa dovrà avvenire esclusivamente tramite Portale IOL attenendosi alle indicazioni riportate QUI

ATTESTAZIONE ANNUALE - rinnovo

Ai sensi dell'articolo 36 bis della L.R. 1/2007 all'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso, da parte degli esercenti, della Carta di Esercizio e dell'Attestazione Annuale.

Nel caso di subingresso la Carta di Esercizio e l'Attestazione Annuale devono essere possedute sia dal cedente che dal cessionario e devono essere allegate alla SCIA.

L'inoltro della stessa dovrà avvenire esclusivamente tramite Portale IOL attenendosi alle indicazioni riportate QUI

 

Vendita di cose usate

Definizione

Per cose antiche si devono intendere beni mobili che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico e che possiedono il requisito della rarità, acquisito con il decorso del tempo come indicato dall'art.10 comma 4 del D.Lgs. 22/01/2004 N.42.

Per cose usate si intendono beni mobili che non sono comunque soggetti alla particolare tutela delle cose di interesse artistico e storico, non possedendo i requisiti delle cose antiche o dei beni culturali ma che, pur essendo già state utilizzate nel tempo, possiedono ancora un valore commerciale. L'allegato ''A'' del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs.22/01/2004 n.42 indica le categorie dei beni ed i valori applicabili alle categorie soggette a tutela.

La vendita di cose antiche e usate di cui all'articolo 126 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 773/1931 non può mai prescindere dall'avvio, contestuale o preventivo, di un'attività di commercio (su aree private, su aree pubbliche, all'ingrosso, esercitato attraverso forme speciali di vendita)

Modalità di presentazione

A seguito dell'abrogazione, da parte del D.Lgs. 222 del 25 novembre 2016 dell'art. 126 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per l'attività di commercio di cose usate non è più necessario presentare la Dichiarazione ivi prevista.
Resta comunque necessario avviare pratica di Commercio al minuto/Commercio effettuato attraverso forme speciali di vendita/Commercio all'ingrosso/Commercio su aree pubbliche.

Per quanto attiene l'obbligo della tenuta di apposito registro di Pubblica Sicurezza previsto dall'art. 128 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza il D.Lgs 222/2016 non ne ha previsto espressamente l'abrogazione.
Il Consiglio di Stato, con il parere del 2 marzo 2018 n. 545 reso al Ministero dell'Interno, ha chiarito che per effetto dell'abrogazione espressa dell'art.126 TULPS non si è determinata anche una abrogazione implicita dell'art. 128 TULPS. Pertanto è stato confermato l'obbligo di tenere aggiornato il Registro del commercio di cose usate, nel quale indicare in ordine cronologico, di seguito e senza spazi in bianco nome, cognome e domicilio dei venditori e compratori (con annotazione degli estremi dei documenti di identificazione) la specie della merce comprata e venduta ed il prezzo pattuito.