NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE

Tale attività è disciplinata dal D.P.R. 481 del 19/12/2001, Regolamento "per la semplificazione del procedimento di autorizzazione per l´esercizio dell´attività di noleggio di veicoli senza conducente" pubblicato nella G.U. n.37 del 13.2.2002.


L´esercizio dell´attivita´ di noleggio di veicoli senza conducente e´ sottoposto a Segnalazione Certificata di inizio attivita´ da presentarsi ai sensi dell´ articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al Comune nel cui territorio è la sede legale dell´impresa e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell´impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia.

Il Comune trasmette entro 5 giorni, copia della Segnalazione Certificata di inizio dell´attività al Prefetto.

Il Prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della Segnalazione può sospendere o vietare l´esercizio dell´attività nei casi previsti dall´art. 11, comma 2, del Regio Decreto 773/1931, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

Il Prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l´attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, è tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.

Normativa:

D.P.R. 481 del 19/12/2001

Per la compilazione e l'inoltro dell'Comunicazione, utilizzare le form presenti QUI