Forme speciali di vendita

Vendita attraverso apparecchi automatici

Definizione

Vendita effettuata mediante l´utilizzo di distributori automatici in maniera non esclusiva. Se il distributore automatico viene collocato su area pubblica occorre preventivamente ottenere la concessione di suolo pubblico. Qualora la vendita a mezzo distributori automatici avvenga in un locale adibito esclusivamente a tale scopo, l´attività di commercio è considerata a tutti gli effetti un ''esercizio commerciale'' (esercizio di vicinato-media struttura) e, pertanto, è soggetta alle disposizione previste per la nuova apertura di un esercizio di vicinato e/o media struttura.

Requisiti

Per l´esercizio dell´attività commerciale è richiesto il possesso del ''requisito morale'' e, limitatamente al settore alimentare, del ''requisito professionale'' (art.71 D.Lgs. 59/2010).
Il requisito morale deve essere posseduto:
- per le ditte individuali dal titolare;
- per le società dal legale rappresentante e da tutti i soci amministratori.

I requisiti professionali devono essere posseduti:
- per le ditte individuali dal titolare o da persona preposta;
- per le società dal legale rappresentante o da persona preposta 

L'avvio di una nuova attività di vendita e le successive variazioni sono subordinate alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA).

Per la vendita di prodotti appartenenti al Settore alimentare occorre compilare ed allegare la ''Notifica ai fini della Registrazione'' comprensiva di versamento a favore della ASL competente

 Riferimenti di Legge

 Legge Regione Liguria 1/2007 e successive modifiche.
Deliberazione Consiglio Regionale numero 31 del 17 dicembre 2012 modificata ed integrata con Deliberazione n. 31/2014
Estratto dal decreto Bersani sulla disciplina del commercio riguardo le forme speciali di vendita al dettaglio

Per la compilazione e l'inoltro dell'Comunicazione, utilizzare le form presenti QUI

Vendita per corrispondenza, TV e altri sistemi di comunicazione compreso il commercio on line

Definizione

Per l´avvio di una nuova attività di vendita per corrispondenza, TV e altri sistemi di comunicazione si applicano le disposizioni di cui all´art. 106 della L.R. nesimo 1/2007.

Requisiti

Per l´esercizio dell´attività commerciale è richiesto il possesso del ''requisito morale'' e, limitatamente al settore alimentare, del ''requisito professionale'' (art.71 D.Lgs. 59/2010).


Il requisito morale deve essere possedute:
- per le ditte individuali dal titolare;
- per le società dal legale rappresentante e da tutti i soci amministratori.

I requisiti professionali devono essere posseduti:
- per le ditte individuali dal titolare o da persona preposta;
- per le società dal legale rappresentante o da persona preposta

Modalità di presentazione

L'avvio di una nuova attività di vendita e le successive variazioni sono subordinate alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) telematica attraverso il Portale SUAP.

Dovranno essere allegati tutti i documenti previsti dalla modulistica stessa.

 Riferimenti di Legge

 Legge Regione Liguria 1/2007 e successive modifiche.
Deliberazione Consiglio Regionale numero 31 del 17 dicembre 2012 modificata ed integrata con Deliberazione n. 31/2014
Estratto dal decreto Bersani sulla disciplina del commercio riguardo le forme speciali di vendita al dettaglio

Art. 71 D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010


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Vendita presso il domicilio del consumatore

Definizione

Per l'esercizio dell'attività di vendita presso il domicilio dei consumatori si intende la vendita al dettaglio e la raccolta di ordinativi di acquisto presso la residenza e/o il domicilio dell'acquirente.
L'attività può essere svolta anche mediante persone incaricate che devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. nesimo 1/2007. Il titolare comunica l'elenco delle persone incaricate all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Si applicano le disposizioni di cui all´artt. 107 e 108 (se vengono utilizzate persone incaricate) della L.R. nesimo 1/2007.

Requisiti

Per l´esercizio dell´attività commerciale è richiesto il possesso del ''requisito morale'' e, limitatamente al settore alimentare, del ''requisito professionale'' (art.71 D.Lgs. 59/2010).
Il requisito morale deve essere posseduto:
- per le ditte individuali dal titolare;
- per le società dal legale rappresentante e da tutti i soci amministratori.

I requisiti professionali devono essere posseduti:
- per le ditte individuali dal titolare o da persona preposta;
- per le società dal legale rappresentante o da persona preposta

Modalità di presentazione

L'avvio di attività di vendita a domicilio e le successive variazioni sono subordinate alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) digitale tramite il Portale SUAP.

Dovranno essere allegati i documenti previsti come obbligatori dal modulo digitale

Riferimenti di Legge

 Legge Regione Liguria 1/2007 e successive modifiche.
Deliberazione Consiglio Regionale numero 31 del 17 dicembre 2012 modificata ed integrata con Deliberazione n. 31/2014
Estratto dal decreto Bersani sulla disciplina del commercio riguardo le forme speciali di vendita al dettaglio

Art. 71 D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010

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Spacci Interni

Definizione

Vendita che avviene a favore di dipendenti di enti o imprese (pubblici e privati), militari, soci di cooperative di consumo, aderenti a circoli privati, nonchè la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi. I locali sede di queste attività non devono essere aperti al pubblico e non devono avere accesso alla pubblica via.

In caso di vendita di alcolici, controllare nella sezione avvisi per la licenza fiscale alcolici.

Requisiti

Per l´esercizio dell´attività commerciale è richiesto il possesso del ''requisito morale'' e, limitatamente al settore alimentare, del ''requisito professionale'' (art.71 D.Lgs. 59/2010).

Il requisito morale deve essere posseduto:
- per le ditte individuali dal titolare;
- per le società dal legale rappresentante e da tutti i soci amministratori.

I requisiti professionali devono essere posseduti:
- per le ditte individuali dal titolare o da persona preposta;
- per le società dal legale rappresentante o da persona preposta

Modalità di presentazione

L'avvio di una nuova attività di vendita e le successive variazioni sono subordinate alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) da compilare e trasmettere tramite il  Portale SUAP
Dovrà essere allegata la documentazione indicata come obbligatoria dal modulo telematico stesso.

Per la vendita di prodotti appartenenti al Settore alimentare occorre compilare ed allegare la ''Notifica ai fini della Registrazione'' comprensiva di versamento a favore della ASL competente

 Legge Regione Liguria 1/2007 e successive modifiche.
Deliberazione Consiglio Regionale numero 31 del 17 dicembre 2012 modificata ed integrata con Deliberazione n. 31/2014
Estratto dal decreto Bersani sulla disciplina del commercio riguardo le forme speciali di vendita al dettaglio

Art. 71 D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010


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SCIA Variazioni Societarie

Definizione

Le società che effettuano variazioni del legale rappresentante, della compagine sociale, della denominazione o ragione sociale, sono tenuti a darne comunicazione con le modalità di seguito specificate.

Requisiti

Per l´esercizio dell´attività commerciale è richiesto il possesso del ''requisito morale'' e, limitatamente al settore alimentare, del ''requisito professionale'' (art.71 D.Lgs. 59/2010).

Il requisito morale deve essere posseduto:
- per le ditte individuali dal titolare;
- per le società dal legale rappresentante e da tutti i soci amministratori.

I requisiti professionali devono essere posseduti:
- per le ditte individuali dal titolare o da persona preposta;
- per le società dal legale rappresentante o da persona preposta

Modalità di presentazione

L'avvio di una nuova attività di vendita e le successive variazioni sono subordinate alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) telematica attraverso il Portale SUAP.

Dovranno essere allegati tutti i documenti previsti dalla modulistica stessa.

Cosa allegare

Alla SCIA di variazioni societarie devono essere allegati:
- Copia dell'atto pubblico di modifica
- Copia documento di identità in corso di validità, oppure copia permesso di soggiorno in caso di cittadino extra-comunitario e di tutti gli interessati che sottoscrivono la segnalazione certificata (titolare, soci amministratori, preposto)
- Dichiarazione di possesso requisiti per soci (Legale Rappresentante ovvero S.n.c., S.r.l. Con Consiglio di Amministrazione, S.p.A.)

 Riferimenti di Legge

 Legge Regione Liguria 1/2007 e successive modifiche.
Deliberazione Consiglio Regionale numero 31 del 17 dicembre 2012 modificata ed integrata con Deliberazione n. 31/2014
Estratto dal decreto Bersani sulla disciplina del commercio riguardo le forme speciali di vendita al dettaglio

Art. 71 D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010


SCIA modifiche societarie