SCIA Variazioni Societarie
Definizione
Le società che effettuano variazioni del legale rappresentante, della compagine sociale, della denominazione o ragione sociale, sono tenuti a darne comunicazione con le modalità di seguito specificate. | |
Requisiti
Per l´esercizio dell´attività commerciale è richiesto il possesso del ''requisito morale'' e, limitatamente al settore alimentare, del ''requisito professionale'' (art.71 D.Lgs. 59/2010).
Il requisito morale deve essere posseduto:
- per le ditte individuali dal titolare;
- per le società dal legale rappresentante e da tutti i soci amministratori.
I requisiti professionali devono essere posseduti:
- per le ditte individuali dal titolare o da persona preposta;
- per le società dal legale rappresentante o da persona preposta
Modalità di presentazione
L'avvio di una nuova attività di vendita e le successive variazioni sono subordinate alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) telematica attraverso il Portale SUAP.
Dovranno essere allegati tutti i documenti previsti dalla modulistica stessa.
Cosa allegare
Alla SCIA di variazioni societarie devono essere allegati:
- Copia dell'atto pubblico di modifica
- Copia documento di identità in corso di validità, oppure copia permesso di soggiorno in caso di cittadino extra-comunitario e di tutti gli interessati che sottoscrivono la segnalazione certificata (titolare, soci amministratori, preposto)
- Dichiarazione di possesso requisiti per soci (Legale Rappresentante ovvero S.n.c., S.r.l. Con Consiglio di Amministrazione, S.p.A.)
Riferimenti di Legge
Legge Regione Liguria 1/2007 e successive modifiche. | |
Deliberazione Consiglio Regionale numero 31 del 17 dicembre 2012 modificata ed integrata con Deliberazione n. 31/2014 | |
Estratto dal decreto Bersani sulla disciplina del commercio riguardo le forme speciali di vendita al dettaglio | |