SCIA Variazioni Societarie

Definizione

Le società che effettuano variazioni del legale rappresentante, della compagine sociale, della denominazione o ragione sociale, sono tenuti a darne comunicazione con le modalità di seguito specificate.

Requisiti

Per l´esercizio dell´attività commerciale è richiesto il possesso del ''requisito morale'' e, limitatamente al settore alimentare, del ''requisito professionale'' (art.71 D.Lgs. 59/2010).

Il requisito morale deve essere posseduto:
- per le ditte individuali dal titolare;
- per le società dal legale rappresentante e da tutti i soci amministratori.

I requisiti professionali devono essere posseduti:
- per le ditte individuali dal titolare o da persona preposta;
- per le società dal legale rappresentante o da persona preposta

Modalità di presentazione

L'avvio di una nuova attività di vendita e le successive variazioni sono subordinate alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) telematica attraverso il Portale SUAP.

Dovranno essere allegati tutti i documenti previsti dalla modulistica stessa.

Cosa allegare

Alla SCIA di variazioni societarie devono essere allegati:
- Copia dell'atto pubblico di modifica
- Copia documento di identità in corso di validità, oppure copia permesso di soggiorno in caso di cittadino extra-comunitario e di tutti gli interessati che sottoscrivono la segnalazione certificata (titolare, soci amministratori, preposto)
- Dichiarazione di possesso requisiti per soci (Legale Rappresentante ovvero S.n.c., S.r.l. Con Consiglio di Amministrazione, S.p.A.)

 Riferimenti di Legge

 Legge Regione Liguria 1/2007 e successive modifiche.
Deliberazione Consiglio Regionale numero 31 del 17 dicembre 2012 modificata ed integrata con Deliberazione n. 31/2014
Estratto dal decreto Bersani sulla disciplina del commercio riguardo le forme speciali di vendita al dettaglio

Art. 71 D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010


SCIA modifiche societarie