Vendita presso il domicilio del consumatore
Definizione
Per l'esercizio dell'attività di vendita presso il domicilio dei consumatori si intende la vendita al dettaglio e la raccolta di ordinativi di acquisto presso la residenza e/o il domicilio dell'acquirente.
L'attività può essere svolta anche mediante persone incaricate che devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. nesimo 1/2007. Il titolare comunica l'elenco delle persone incaricate all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Si applicano le disposizioni di cui all´artt. 107 e 108 (se vengono utilizzate persone incaricate) della L.R. nesimo 1/2007.
Requisiti
Per l´esercizio dell´attività commerciale è richiesto il possesso del ''requisito morale'' e, limitatamente al settore alimentare, del ''requisito professionale'' (art.71 D.Lgs. 59/2010).
Il requisito morale deve essere posseduto:
- per le ditte individuali dal titolare;
- per le società dal legale rappresentante e da tutti i soci amministratori.
I requisiti professionali devono essere posseduti:
- per le ditte individuali dal titolare o da persona preposta;
- per le società dal legale rappresentante o da persona preposta
Modalità di presentazione
L'avvio di attività di vendita a domicilio e le successive variazioni sono subordinate alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) digitale tramite il Portale SUAP.
Dovranno essere allegati i documenti previsti come obbligatori dal modulo digitale
Riferimenti di Legge
Legge Regione Liguria 1/2007 e successive modifiche. | |
Deliberazione Consiglio Regionale numero 31 del 17 dicembre 2012 modificata ed integrata con Deliberazione n. 31/2014 | |
Estratto dal decreto Bersani sulla disciplina del commercio riguardo le forme speciali di vendita al dettaglio | |
Art. 71 D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010
Per la compilazione e l'inoltro dell'Comunicazione, utilizzare le form presenti QUI