Vendita attraverso apparecchi automatici

Definizione

Vendita effettuata mediante l´utilizzo di distributori automatici in maniera non esclusiva. Se il distributore automatico viene collocato su area pubblica occorre preventivamente ottenere la concessione di suolo pubblico. Qualora la vendita a mezzo distributori automatici avvenga in un locale adibito esclusivamente a tale scopo, l´attività di commercio è considerata a tutti gli effetti un ''esercizio commerciale'' (esercizio di vicinato-media struttura) e, pertanto, è soggetta alle disposizione previste per la nuova apertura di un esercizio di vicinato e/o media struttura.

Requisiti

Per l´esercizio dell´attività commerciale è richiesto il possesso del ''requisito morale'' e, limitatamente al settore alimentare, del ''requisito professionale'' (art.71 D.Lgs. 59/2010).
Il requisito morale deve essere posseduto:
- per le ditte individuali dal titolare;
- per le società dal legale rappresentante e da tutti i soci amministratori.

I requisiti professionali devono essere posseduti:
- per le ditte individuali dal titolare o da persona preposta;
- per le società dal legale rappresentante o da persona preposta 

L'avvio di una nuova attività di vendita e le successive variazioni sono subordinate alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA).

Per la vendita di prodotti appartenenti al Settore alimentare occorre compilare ed allegare la ''Notifica ai fini della Registrazione'' comprensiva di versamento a favore della ASL competente

 Riferimenti di Legge

 Legge Regione Liguria 1/2007 e successive modifiche.
Deliberazione Consiglio Regionale numero 31 del 17 dicembre 2012 modificata ed integrata con Deliberazione n. 31/2014
Estratto dal decreto Bersani sulla disciplina del commercio riguardo le forme speciali di vendita al dettaglio

Per la compilazione e l'inoltro dell'Comunicazione, utilizzare le form presenti QUI