Vendita attraverso apparecchi automatici
Definizione
Vendita effettuata mediante l´utilizzo di distributori automatici in maniera non esclusiva. Se il distributore automatico viene collocato su area pubblica occorre preventivamente ottenere la concessione di suolo pubblico. Qualora la vendita a mezzo distributori automatici avvenga in un locale adibito esclusivamente a tale scopo, l´attività di commercio è considerata a tutti gli effetti un ''esercizio commerciale'' (esercizio di vicinato-media struttura) e, pertanto, è soggetta alle disposizione previste per la nuova apertura di un esercizio di vicinato e/o media struttura.
Requisiti
Per l´esercizio dell´attività commerciale è richiesto il possesso del ''requisito morale'' e, limitatamente al settore alimentare, del ''requisito professionale'' (art.71 D.Lgs. 59/2010).
Il requisito morale deve essere posseduto:
- per le ditte individuali dal titolare;
- per le società dal legale rappresentante e da tutti i soci amministratori.
I requisiti professionali devono essere posseduti:
- per le ditte individuali dal titolare o da persona preposta;
- per le società dal legale rappresentante o da persona preposta
L'avvio di una nuova attività di vendita e le successive variazioni sono subordinate alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA).
|
Per la vendita di prodotti appartenenti al Settore alimentare occorre compilare ed allegare la ''Notifica ai fini della Registrazione'' comprensiva di versamento a favore della ASL competente |
|
Riferimenti di Legge
| Legge Regione Liguria 1/2007 e successive modifiche. | |
| Deliberazione Consiglio Regionale numero 31 del 17 dicembre 2012 modificata ed integrata con Deliberazione n. 31/2014 | |
| Estratto dal decreto Bersani sulla disciplina del commercio riguardo le forme speciali di vendita al dettaglio | |
Per la compilazione e l'inoltro dell'Comunicazione, utilizzare le form presenti QUI
